Nelle circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020 dell’Inps vengono riportati i requisiti e le modalità d’accesso alle misure di sostegno, contenute nel D.L. n.18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia).
In particolare, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, che può essere richiesto in alternativa al congedo COVID-19 dai lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi erogabile fino a € 600. Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di € 1.000.
Invece, la circolare 45/2020 fornisce istruzioni operative per la richiesta del congedo COVID-19 di 15 giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte di lavoratori dipendenti privati, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, per usufruire del congedo devono presentare domanda alla propria Amministrazione di appartenenza. Sono disciplinate nella circolare, anche modalità d’incremento delle giornate di permesso retribuito, previste dalla legge 104/1992, in favore di chi assiste un familiare disabile e lavoratori affetti da disabilità, con il riconoscimento da Decreto di ulteriori 12 giorni di permesso retribuito, utilizzabili nei mesi di marzo ed aprile 2020, in aggiunta ai 3 giorni, già riconosciuti dalla legge.
Infine, la circolare 47/2020 considera l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), Assegno Ordinario e Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”. Per la CIGO e l’assegno ordinario non è necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento, né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non è richiesta alcuna relazione tecnica e per l’assegno ordinario non bisogna compilare la scheda causale. La CIGO e l’Assegno ordinario possono avere durata massima di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i cui si chiede la prestazione devono essere dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. Per i datori di lavoro del settore privato, che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di 9 settimane. Per le aziende plurilocalizzate, che non hanno accesso a strumenti ordinari di cassa integrazione con unità produttive, ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
di Massimiliano Gonzi