Lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni sia nel settore privato che nel pubblico sarà prorogato fino al 30 giugno di quest’anno.
È quanto prevede un emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal Pd e approvato all’unanimità nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato. L’emendamento chiarisce che la proroga varrà “anche in assenza degli accordi individuali” ma “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
Via libera alla proroga fino al 30 giugno prossimo della misura che consente ai fragili di poter accedere allo smart working pur avendo mansioni non compatibilied essendo dunque necessaria una loro sostituzione (si parla, ad esempio di insegnanti o sanitari). Un emendamento riformulato dai relatori e approvato in commissione al Milleproroghe prolunga questa misura e stanzia i fondi necessari (16 milioni di euro) a finanziarla.
Ricordiamo che i soggetti fragili sono individuati in base alle patologie e condizioni di cui al Dm ex art. 17, comma 2, d.l. 221/2021. Ai fini dell’applicazione del precedente articolo con il decreto del 4 febbraio 2022 sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria;
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
- pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità.
Ai fini del suddetto decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma devono essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.
di Massimiliano Gonzi