Le attuali disposizioni governative (articolo 119 Decreto Rilancio), introdotte a sostegno delle drammatiche conseguenze scaturite dall’attuale situazione emergenziale, consentono di portare in detrazione le complessive spese sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi migliorativi dei fabbricati esistenti, che riguardino principalmente:
- efficienza energetica;
- interventi antisismici;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tali disposizioni non sono incompatibili con quelle già in essere relative al recupero del patrimonio edilizio, al risanamento antisismico degli edifici (cd. “sismabonus”) ed alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”).
Al beneficio si può accedere, alternativamente:
- anticipando personalmente le spese con detrazione diretta, da parte dell’utilizzatore del bonus, delle somme sostenute per tali interventi;
- richiedendo all’appaltatore lo “sconto in fattura”, da intendersi quale anticipazione delle somme a sostenersi direttamente dal soggetto incaricato di procedere alle opere;
- cedendo il credito corrispondente alla detrazione spettante.
La detraibilità delle somme può riguardare i seguenti soggetti:
- condomìni;
- persone fisiche (che non esercitino alcuna attività di impresa sulle unità immobiliari oggetto delle opere), che possono accedere al beneficio su due sole unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ufficiali;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, somma che viene restituita in cinque quote annuali di pari importo.
Le novità introdotte in materia riguardano principalmente la fruibilità del superbonus da parte delle persone fisiche, anche non proprietarie dell’immobile, con il limite che lo stesso non possa essere utilizzato dai soggetti, che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni.
Pertanto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate con circolare 24/e dell’ 8 agosto 2020, possono beneficiare delle detrazioni:
- i proprietari;
- il nudo proprietario;
- il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi detenga l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- i familiari del possessore o del detentore dell’immobile;
- coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, nonché i conviventi di fatto ai sensi della citata legge n. 76 del 2016.
Per accedere al Superbonus i familiari devono effettuare solo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti lo status di “familiare convivente”. La detrazione non è, però, fruibile da parte del familiare del possessore o del detentore dell’immobile, nei casi in cui gli interventi riguardino immobili locati o concessi in comodato.
Tali condizioni devono esservi già alla data d’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese venendo meno, in caso contrario, la possibilità di esercizio del diritto alla detrazione nemmeno nel caso in cui si provveda alla successiva regolarizzazione.
di Angela Gerarda Fasulo