La legge di bilancio ha prorogato al 2021 il Superbonus del 110% previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Il beneficio è previsto per le opere di installazione (su edifici di proprietà) di:
1) impianti solari fotovoltaici su rete elettrica;
2) apparecchi di accumulo integrati all’interno di impianti solari fotovoltaici agevolati con contestuale o successiva installazione degli impianti medesimi.
L’installazione di impianti fotovoltaici può riguardare:
- parti comuni di un edificio in condominio;
- distinte unità immobiliari che fanno parte del medesimo plesso condominiale;
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che abbiano un accesso indipendente dall’esterno;
- pertinenze di edifici e di unità immobiliari.
Condizione di base per poter fruire del superbonus è, tra l’altro, l’isolamento termico delle superfici opache e la sostituzione degli impianti di climatizzazione al fine di poter riqualificare da un punto di vista energetico la stessa unità immobiliare, oggetto di recupero energetico.
Detto ciò, appare del tutto evidente che per l’ ottenimento del diritto a fruire del beneficio del 110% risulti possibile verificare, al completamento dell’intervento di riqualificazione, in ordine alle opere descritte, la certificazione di un’ APE, che sia in grado di attestare l’avanzamento del valore dell’edificio, almeno di due classi energetiche.
L’intento e la ratio della norma è quella di conferire un valore aggiunto, in termini di riqualificati valori energetici del patrimonio immobiliare nazionale, con una conseguente consistente riduzione della spesa.
In termini pratici:
- il superbonus spetta sia per le prime che per le seconde case, ma il beneficio spetta solo nel caso in cui tali interventi siano contestuali a quelli di isolamento termico, sulle pareti opache, orizzontali e verticali ed interessino almeno il 25% della complessiva superficie dell’edificio;
- la pratica dovrà essere curata da un professionista;
- il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- il fotovoltaico dovrà essere collegato alla spesa pubblica;
- viene restituita al contribuente l’intera spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2022, ma solo a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati il 60% dei lavori complessivi.
di Angela Gerarda Fasulo