Il tirocinio costituisce un importante momento formativo ma non è ritenuto un rapporto di lavoro, ragione per la quale non può essere ritenuto legittimo il suo ricorso ove il tirocinante venga impiegato– in maniera del tutto irrituale – per sopperire all’esigenza, sempre più frequente, di dover sostituire un lavoratore dipendente assente.
Pertanto, ove il tirocinante venga utilizzato per quest’ultima finalità, a carico dell’unità datoriale che ne risulta responsabile, in capo alla quale si ravvisa la medesima fattispecie, è prevista una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascuna ora di lavoro, disciplina applicabile ove ricorra l’aggravante della fraudolenza.
Questa costituisce una, benché abbastanza diffusa, ipotesi distinta rispetto all’ipotesi in cui il periodo di tirocinio si sia svolto con modalità riconducibili ad un autentico rapporto di lavoro subordinato, casistica che conduce a conseguenze di natura diversa che consente al medesimo tirocinante la facoltà di poter attivare, in suo favore, un procedimento giudiziario che gli permetta di vedere riconosciuto l’effettivo rapporto di lavoro, svolto con modalità riconducibili ad un autentico rapporto di lavoro subordinato, con il conseguente onere della prova a suo carico per vedersi riconosciuta ogni possibile forma di tutela, di natura giuridica e contrattuale, anche per i pertinenti conseguenti emolumenti maturati, relativa alla specifica qualifica di appartenenza svolta ed alle effettive modalità di resa del rapporto per il complessivo monte ore erogato in favore del datore di lavoro e per la giusta rivendica delle pretese retributive e contributive del comparto di appartenenza, in cui è stato collocato al lavoro al pari di altro lavoratore dipendente, come ordinario tassello dell’organigramma aziendale.
Sul punto l’INL con nota prot. n.1451/2022, ha ribadito che, ravvisata quest’ultima fattispecie, è in potere / facoltà dello stesso lavoratore scegliere di rivolgersi alla magistratura per ottenere il pieno e legittimo riconoscimento giuridico, contributivo e fiscale del rapporto di lavoro svolto in favore del soggetto ospitante che ha beneficiato delle sue prestazioni lavorative rese in forma subordinata, come un qualsivoglia altro lavoratore già alle sue dirette dipendenze.
L’ INL con nota n. .0000453 dell’ 08-03-2023 ha chiarito che ove ricorra un tirocinio fraudolento, la conseguente diversa qualificazione del rapporto in forma subordinata risulta esplicitamente sanzionata da una norma penale che consente al personale ispettivo, che ne accerta l’esistenza, di redigere il rituale provvedimento della prescrizione obbligatoria, che ha la finalità di indurre il contravventore ad ottemperare mediante il pagamento della sanzione, tassello conclusivo del procedimento che consente l’estinzione del reato in via amministrativa.
In ragione della citata qualificazione di natura penale, al fine di evitare sovrapposizioni di giudicato si ritiene la possibilità di far intervenire il Comitato per i rapporti di lavoro.
di Angela Gerarda Fasulo