È in corso un progressivo processo di informatizzazione, con parziale automazione dell’istruttoria amministrativa, volto alla mitigazione del cospicuo ricorso a documentazione cartacea, caratterizzante le lavorazioni all’atto dell’acquisizione della citata gestione diretta.
Questa, in estrema sintesi, la premessa introduttiva della circolare INPS n. 145 del 28 settembre 2021 con la quale sono state date le prime indicazioni, utili sulle complessive modalità di richiesta delle prestazioni di malattia marittimi.
È prevista una nuova modalità di accesso telematico per la richiesta di accesso alle prestazioni ai marittimi, a cui si accede per via telematica denominata “comunicazione integrativa malattia marittimi”.
Nel corso degli ultimi anni, a seguito delle riforme in materia, è stato introdotto un nuovo sistema di reigegnerizzazione dell’applicativo informatico, che ha reso possibile lo sviluppo, in istituto, di standard informatici, integrati e supportati da una corposa architettura di banche dati interne ed esterne all’istituto.
Si rammenta che, anche per i marittimi, attualmente la certificazione di malattia dei marittimi viene trasmessa in modalità telematica, con residuale utilizzo del cartaceo, circoscritto ad ipotesi davvero eccezionali.
Vero è, comunque, che le certificazioni di malattia dei marittimi sono in tutto non dissimili da quelli in uso alla generalità dei dipendenti ma, di converso ,esse si presentano parziali rispetto al complessivo adempimento solutorio a farsi, per il corretto adempimento istruttorio dell’iter del giustificativo dell’assenza, in quanto risultano carenti delle necessarie informazioni “aggiuntive” non rilevabili dal certificato di malattia telematico, elementi a corredo, forniti, pertanto, in precedenza, dallo stesso lavoratore.
Tali informazioni sinora sono state fornite (come testualmente riporta la circolare):
- attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale Inps competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto), unitamente alla comunicazione del numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC), obbligatoriamente fornito all’atto del rilascio del certificato telematico da parte del medico redattore, in completa analogia agli obblighi che oggi regolano il rapporto tra i medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le altre categorie di lavoratori.
Pertanto si è provveduto, per colmare tali lacune, e fornire in maniera celere le informazioni utili all’avvio della pratica ed a corredo dell’istruttoria all’acquisizione per via telematica mediante il canale web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”; che è operativo dal 4 ottobre 2021 mediante accesso al sito internet istituzionale www.inps.it.
E’ previsto che le notizie vengano fornite direttamente dal lavoratore interessato mediante l’utilizzo di:
- SPID;
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Ove non si abbia la possibilità di utilizzare tali canali, i dati richiesti potranno essere forniti mediante:
- Patronat;i
- Intermediari autorizzati dell’Istituto.
La comunicazione integrativa è richiesta per la comunicazione per :
- inizio eventi di indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare;
- indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita;
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
Le notizie integrative richieste sono:
- codice fiscale del datore di lavoro, ove si tratti di soggetto appartenente al settore pesca o armatore;
- generalità del natante sul quale ha prestato attività lavorativa;
- qualifica di inquadramento;
- IBAN;
- IBAN estero, al di fuori dell’area SEPA;
- codice SWIFT/BIC.
di Angela Gerarda Fasulo